Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto transazioni per i danneggiati da sangue infetto
"A distanza di oltre due anni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di adesione a transazione (19 gennao 2010) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012 il decreto ministeriale datato 4 maggio 2012 contenente i "moduli transattivi" in applicazione dell’articolo 5 del decreto n. 132/2009.
La montagna ha partorito il topolino: il decreto che ne è scaturito e che pubblichiamo si rivela insoddisfacente, discriminatorio nonché di difficile interpretazione anche da parte degli addetti ai lavori.
In questa sede, a poche ore dalla pubblicazione del decreto, ci limiteremo ad evidenziare i principali punti critici segnalatici dall'Avv. Luigi Delucchi, riservandoci un eventuale ulteriore approfondimento nel prosieguo:
- prescrizione: ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto verranno esclusi dalla transazione coloro che hanno promosso causa di risarcimento danni nei confronti del Ministero della Salute oltre i 5 anni dalla data di presentazione in sede amministrativa dell'istanza di indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992 (ovvero oltre i dieci anni dal decesso del soggetto danneggiato: nel caso si tratti di eredi di soggetti deceduti) ovvero oltre i 5 anni dalla data antecedente (alla domanda di indennizzo) rispetto alla quale risulti già documentata la piena conoscenza della patologia da parte del danneggiato;
al riguardo, si osserva che, in maniera non conforme al diritto, non è prevista in decreto la possibilità di tenere conto dell'esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione (ad esempio: diffide stragiudiziali); si osserva, altresì, come, sul punto, l'analogia e coerenza con la precedente transazione dell'anno 2003 non sia stata affatto rispettata in quanto, all'epoca, non si tenne conto di alcun termine prescrizionale al fine di addivenire alla stipula delle transazioni;
- epoca del contagio: l'art. 5, comma 2, del decreto prevede che saranno esclusi dalle transazioni i soggetti per i quali risulti un evento trasfusionale anteriore al 24 luglio 1978, data di emanazione della circolare ministeriale n. 68 che aveva reso obbligatoria la ricerca dell'antigene dell'epatite B nel sangue ed emoderivati; siffatta previsione, ancora una volta al di fuori di ogni "analogia e coerenza" con le transazioni del 2003, è del tutto illogica ed erronea poiché la giurisprudenza di merito e di legittimità ha in più occasioni chiarito che la responsabilità da contagio post-trasfusionale in capo al Ministero della Salute sussiste quantomeno a decorrere dai primi anni '70 (e non mancano pronunzie di merito che la fanno risalire alla fine degli anni '60);
- illogica ed illegittima differenziazione delle somme tra categorie di soggetti danneggiati: se le somme previste dal decreto in favore dei soggetti affetti da emofilia e da talassemia sono del tutto congrue ed in linea con la precedente transazione, non si può dire altrettanto per quanto concerne i soggetti emotrasfusi occasionali (nonché danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie) per i quali sono state previste, in particolar modo in relazione alle categorie di ascrivibilità tabellare prossime alla ottava, delle somme che in non pochi casi è possibile definire irrisorie;
- differenziazione tra soggetti deceduti con nesso causale e senza nesso causale: se, da un lato, ai soggetti emofilici e talassemici deceduti verranno corrisposte somme di importo equivalente a prescindere dall'esistenza o meno del nesso causale tra la patologia post-trasfusionale ed il decesso (in analogia e coerenza con le precedenti transazioni), non altrettanto può dirsi per le altre categorie di soggetti danneggiati per i quali il decreto prevede non solo una inaccettabile riduzione delle somme ma altresì una netta differenziazione tra soggetti deceduti con e senza nesso causale.
Le criticità sopra evidenziate, purtroppo, non sembrano esaurire i punti oscuri del decreto-moduli in esame, nelle pieghe del quale si potrebbero annidare altre insidie.
Passando all'atto pratico, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto-moduli il Ministero della Salute (ai sensi dell’art. 6 del decreto n. 132/2009) dovrebbe provvedere alla definizione degli schemi dei singoli atti transattivi da sottoporre al parere dell’Avvocatura dello Stato: dubitiamo fortemente che il suddetto termine venga rispettato, considerato l'imminente periodo delle ferie estive e l'elevato numero delle posizioni da vagliare.
Abbiamo appreso, infine, che i legali dei soggetti danneggiati stanno programmando riunioni di coordinamento al fine di valutare le eventuali azioni da intraprendere sul piano giudiziale, in particolare a tutela dei diritti di quei soggetti che verrebbero esclusi dalla transazione per effetto delle previsioni del decreto-moduli.
Per parte nostra, come sempre, monitoreremo costantemente la situazione e non mancheremo di darne conto: la battaglia sembra tutt'altro che conclusa".
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La Redazione