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Calabria

Di seguito riportiamo i principali documenti, informazioni ed indicazioni inerenti la gestione del paziente cirrotico

Piano Cronicità

recepimento PNC ma nessun piano reperito

PDTA Cirrosi

non vi sono documenti tecnici/PDTA regionali di gestione della cirrosi

    Documenti inerenti Indicazioni collegate a pandemia da COVID-19
    Altri documenti

    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - n. 82 del 29 ottobre 2020


    Si legge:
    È disposta la sospensione all’interno delle Strutture Ospedaliere pubbliche, delle attività ambulatoriali per prestazioni specialistiche con classe di priorità D (Differibile) e P (Programmata), come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019. Sono fatte salve le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d’urgenza, nonché quelle di dialisi, di PET/TC, di radioterapia e quelle oncologiche-chemioterapiche, le prestazioni relative alla gravidanza a rischio e/o a termine ed i follow up non differibili. Sono fatti salvi, altresì, gli screening oncologici all’interno dei programmi organizzati, le prestazioni di ostetricia e ginecologia riportate in allegato 1 all’Ordinanza 29/2020, gli esami, le visite ed ogni altra prestazione connessa alla procreazione, alla nascita ed alla diagnosi prenatale ed al parto, le visite cardiologiche, le sedute di vaccinazione, le donazioni di sangue. E’ consentito lo svolgimento regolare dei piani terapeutici, le somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni non procrastinabili, in quanto potrebbero procurare un potenziale danno al paziente.

    Restano consentite le prestazioni ambulatoriali svolte in strutture pubbliche esterne ai presidi ospedalieri. Sono sospese le attività in regime di intramoenia.

    2. È disposta la sospensione dei ricoveri in elezione e, quindi, differibili, all’interno delle Strutture Ospedaliere pubbliche, sia di area medica, che di area chirurgica - ivi compresi quelli in intramoenia- fatte salve le prestazioni di ricovero per riabilitazione ospedaliera in quanto il processo riabilitativo non può̀ essere posticipato nelle sue fasi, al fine di evitare/ridurre eventuali esiti invalidanti.

    3. Si dispone che le strutture pubbliche interessate dal presente provvedimento procedano alla riprogrammazione delle attività ambulatoriali e di ricovero sospese ai sensi della presente Ordinanza. Sarà cura di ogni Struttura avvertire gli utenti le cui prestazioni e ricoveri siano stati sospesi, per riprogrammare l’appuntamento con la tempistica coerente con il presente provvedimento.



    Estensione validità piani terapeutici. Ulteriori disposizioni.

    Si legge:
    Facendo seguito alla nota n. 282153 del 4 settembre 2020, che qui si intende richiamata e considerato che l’art.1, comma 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 per l’esigenza di mantenere le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si dispone la proroga fino a tale data dei piani terapeutici (PT):
    • dei presidi per diabetici;
    • per stomie ed ausili per incontinenza;
    • degli alimenti per celiaci, nefropatici, ecc.;
    • per nutrizione enterale e parenterale;
    • per la fornitura di ausili, dispositivi monouso, alimentazione speciale e altri dispositivi protesici, di cui agli allegati 2, 3 e 5 del DPCM del 12.01.2017.



    Ad ogni buon fine si riportano le precedenti precisazioni, al fine della corretta interpretazione e per garantire l’uso sicuro dei farmaci:

    la proroga di validità̀ dei piani terapeutici scaduti o in scadenza sino al 31 gennaio 2021, se applicabile nella generalità̀ dei casi per le situazioni cliniche stabilizzate, non è riferibile a quei farmaci che, per il loro profilo chimico-terapeutico e di sicurezza, richiedono un necessario follow-up da parte degli specialisti autorizzati alla prescrizione o che necessitano per l’insorgenza di eventuali reazioni avverse (ADR) di controllo indifferibile da parte del clinico.

    Per quanto sopra, tutti i piani terapeutici di farmaci erogati attraverso il canale della Convenzionata/DPC, la cui somministrazione richiede un monitoraggio specifico, devono essere rinnovati a cura del Centro Prescrittore ed inoltrati, anche telematicamente, al Servizio Farmaceutico competente per il territorio di residenza dell’intestatario del piano. Solo nel caso di impossibilità a procedere al rinnovo anche telematico del PT il centro prescrittore, in presenza di piano scaduto, dovrà̀ inviare al medico di assistenza primaria una comunicazione che autorizzi la prescrizione del farmaco; tale comunicazione dovrà̀ essere inoltrata anche al Servizio Farmaceutico competente, unitamente al piano terapeutico scaduto. Analogamente, per tutti i farmaci soggetti a Distribuzione Diretta tramite le farmacie aziendali, inclusi quelli soggetti a prescrizione attraverso i Registri di monitoraggio AIFA, il medico specialista deve far pervenire al paziente e/o alla Farmacia Distrettuale erogatrice, per via telematica, la richiesta del farmaco redatta secondo i requisiti di legge.

    La suddetta proroga non esime le Aziende del SSR a porre in essere tutte le azioni necessarie ad assicurare, laddove non vi siano oggettive difficoltà, l’accesso alle proprie strutture per svolgere le ordinarie visite di controllo e gli eventuali rinnovi dei PT.

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